Scuola Primaria "Don Lorenzo Milani " – Villachiara – Brescia
Progetto "Boschi di casa nostra: alla scoperta del Parco Oglio Nord "
Ecco il testo del Regolamento della Riserva Naturale Isola dell’Uccellanda (Regione Lombardia – deliberazione del Consiglio Regionale n° 1329 del 31 maggio 1989)
Nella riserva è vietato:
- Realizzare edifici;
- Costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall’ente gestore e dallo stesso autorizzato;
- Realizzare insediamenti produttivi, anche a carattere zootecnico;
- Aprire cave e torbiere ed estrarre materiali inerti;
- Effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide;
- Impiantare campeggi liberi od organizzati ed insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- Costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall’ente gestore;
- Attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, …
- Transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
- Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata, o costruire depositi temporanei o permanenti di materiali dismessi;
- Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive;
- Accendere fuochi all’aperto;
- Raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati dall’ente gestore;
- Mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- Effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall’Ente gestore ai sensi della legge regionale 27/01/1977 n.9;
- Effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall’ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato ai sensi della legge regionale 27/01/1977 n.9;
- Effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d’acqua o coltivi se non autorizzati dall’Ente gestore ai sensi della legge regionale 27/01/1977 n.9;
- Impiantare nuovi pioppeti artificiali o altre colture arboree a rapido accrescimento;
- Introdurre specie animali o vegetali estranei o comunque effettuare interventi atti ad alterare l’equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- Esercitare la caccia, fatta salva l’attività venatoria nell’ambito dell’Azienda faunistico venatoria Villachiara- Villagana secondo quanto previsto dal provvedimento istitutivo della stessa e fino all’approvazione del Piano della riserva naturale;
- Esercitare il pascolo;
- Disturbare, danneggiare, catturare, ed uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatti salvi gli interventi igienico sanitari direttamente eseguiti dall’ente gestore o dallo stesso autorizzati nonché le attività dell’azienda faunistico venatoria Villachiara- Villagana esercitate secondo le modalità e nei termini di tempo consentiti;
- Effettuare studi o ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall’ente gestore;
- Esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni nella qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della riserva.
I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
Nelle riserve naturali la natura è particolarmente protetta.
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